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ULTIMO Aggiornamento FSF V2.9.20
FIX PER SPESE RIBA E ALIQUOTA IVA 21%

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Versione Informazioni
V2.9.20
04/10/2011
Generale:
Fix delle Spese RIBA e delle Spese Varie all'aliquota iva 21%.
V2.9.15
29/09/2011
Generale:
Fix delle Spese RIBA all'aliquota iva 21%.
V2.9.10
20/09/2011
Generale:
Fix della chiave primaria della tabella dei Listini di Vendita
V2.9.5
19/09/2011
Generale:
Adeguamento delle funzioni di collegamento ai registratori di cassi alla ALIQUOTA IVA 21%
V2.9.1
16/09/2011
Generale:
Adeguamento alla ALIQUOTA IVA 21%
ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA 21%
Ferramenta Severi ha predisposto la procedura FSF v2.9.x per l'aggiornamento dell'Aliquota Iva al 21%.
Tutti i clienti possono ottenere l'aggiornamento attraverso la consueta procedura di installazione.

L'ultimo aggiornamento alla versione v2.9.15 corregge anche TUTTI le procedure per il collegamento ai registratori di cassa e l'aliquota delle spese varie e delle spese RIBA.

Occorre quindi prelevare il file di aggiornamento e salvare il medesimo in una cartella del proprio computer di solito la cartella dei DOWNLOAD del proprio broswer.

Terminato il prelievo occorre eseguire il file scaricato richiamandolo con il classico doppio click del mouse.
Nella finestra di installazione occorre FARE ATTENZIONE che il percorso proposto dal setup sia uguale al percorso di installazione di FSF nel proprio computer, altrimenti occorre fornire al setup il percorso corretto:


Terminata l'installazione dell'aggiornamento ed al successivo avvio di FSF il programma provvederà da SOLO a passare TUTTI gli articoli con aliquota pari a 20% alla nuova aliquota al 21% tenendo conto delle impostazioni particolari presenti nei listini ed assegnate a ciascun articolo gestito. Durante il passaggio verrà mostrata una finestra di attesa con l'indicatore di progresso. Terminata questa fase il programma risulterà aggiornato e si inizierà a lavorare con la nuova aliquota.
Sarà possibile tuttavia apportare modifiche retroattive ai documenti consolidati assegnando l'iva MANUALMENTE in fase di compilazione.

Per i clienti con più postazioni di lavoro ricordiamo che occorre installare l'aggiornamento su tutte le postazioni, iniziando dalla postazione server e con il programma FSF chiuso su tutte.

Per i clienti con registratore di cassa connesso al programma FSF si ricorda che occorre mappare il reparto cassa con la nuova aliquota attraverso le impostazioni disponibili nella finestra di registrazione del prodotto:
Schermata Principale -> Menu Strumenti -> Sistema -> Sistema: Registrazione Prodotto -> Scheda POS -> Aliquota/Reparto Cassa

(DA: Il Quotidiano del Commercialista)

IVA al 21 per cento.
A decorrere dalle operazioni effettuate il 17 settembre, scatta l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA
Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.
Pertanto, a partire da sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.
Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall’art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.
Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.
Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all’IVA al 20% Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria è stata emessa prima di tale data.
Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.

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